L’infortunio in itinere riguarda gli incidenti che avvengono durante il tragitto necessario per andare o tornare dal lavoro, oppure negli spostamenti legati all’attività professionale.

Capire quando un infortunio in itinere viene riconosciuto dall’INAIL è essenziale per sapere se si ha diritto alle tutele economiche e assistenziali previste.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio che cos’è un infortunio in itinere, chi è tutelato, quali requisiti devono essere rispettati, quando il riconoscimento può essere escluso e come comportarsi in caso di incidente, con esempi pratici utili a chiarire anche le situazioni più dubbie.

in questo articolo parleremo di:

Che cos’è un infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è l’evento lesivo che si verifica durante il normale percorso di andata o ritorno tra il domicilio e il luogo di lavoro, oppure durante uno spostamento necessario tra due sedi lavorative o verso il luogo di consumazione del pasto quando non esiste una mensa aziendale. A livello normativo, la tutela viene riconosciuta dal Decreto Legislativo 38/2000, che ha esteso l’assicurazione INAIL agli eventi che avvengono al di fuori dai locali dell’azienda, purché sussista un chiaro collegamento con l’attività lavorativa.

La logica di base è semplice: il tragitto per recarsi al lavoro non è un momento totalmente separato dall’attività professionale, ma ne rappresenta una condizione necessaria. Senza quello spostamento, infatti, la prestazione non potrebbe essere svolta. Di conseguenza, se durante quel percorso avviene un incidente causato da fattori esterni improvvisi e violenti, come un sinistro stradale, una caduta, un urto, l’evento può essere equiparato a un infortunio occorso “sul posto di lavoro”.

Ciò che distingue l’infortunio in itinere da un incidente qualsiasi è il nesso di causalità con il lavoro. Non basta trovarsi casualmente per strada prima di arrivare in ufficio: bisogna che l’evento avvenga mentre si sta compiendo un percorso necessario, coerente con l’orario e normalmente utilizzato per recarsi o tornare dalla sede lavorativa.

Un punto chiave riguarda il concetto di “percorso normale”: non si tratta obbligatoriamente del tragitto più breve in assoluto, ma di quello che, secondo criteri di ragionevolezza, viene scelto abitualmente dal lavoratore in base alle condizioni di traffico, sicurezza, comodità o tempi di percorrenza. 

A chi si applica la tutela Inail nel caso di infortunio in itinere

La tutela INAIL per l’infortunio in itinere si applica a tutti i lavoratori che sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Questo include la generalità dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia della Pubblica Amministrazione, gli apprendisti, molte categorie di collaboratori e alcuni soggetti assimilati, purché rientrino negli ambiti coperti dall’assicurazione pubblica.

Se il lavoratore è assicurato per l’attività svolta, automaticamente beneficia anche della tutela in itinere durante gli spostamenti che risultano funzionali alla prestazione lavorativa. 

Sono esclusi da questa tutela chi non è soggetti ad alcuna forma di assicurazione contro gli infortuni, come alcuni lavoratori autonomi puri non iscritti alla gestione INAIL.

Quali tragitti rientrano nell’infortunio in itinere?

La protezione dell’infortunio in itinere non riguarda soltanto il classico tragitto casa-ufficio, ma si estende a tutti quegli spostamenti che risultano direttamente collegati allo svolgimento dell’attività lavorativa

Rientrano nella definizione di “percorso tutelato”:

  • il percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa;

  • gli spostamenti tra due sedi di lavoro o tra più luoghi di svolgimento dell’attività nella stessa giornata;

  • il tragitto dal luogo di lavoro al posto abituale dove si consuma il pasto, quando non esiste una mensa aziendale;

  • gli spostamenti effettuati nell’ambito di missioni, trasferte o incarichi esterni legati all’attività lavorativa.

In tutti questi casi, la caratteristica comune è la strumentalità dello spostamento rispetto all’attività lavorativa: ci si muove perché il lavoro lo richiede o lo rende necessario, non per finalità personali autonome.

infortunio in itinere: ragazzo va al lavoro in bici

Requisiti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere

L’INAIL riconosce l’infortunio in itinere solo quando sono presenti requisiti che collegano direttamente l’incidente al lavoro. In assenza anche di uno solo di questi elementi, il riconoscimento può essere negato. 

I requisiti principali che devono sussistere contemporaneamente sono i seguenti:

  • Percorso normale e coerente
    Il tragitto deve corrispondere a quello abitualmente utilizzato o risultare comunque ragionevole per distanza, sicurezza e tempi di percorrenza. Sono considerate legittime deviazioni legate a traffico, lavori stradali o condizioni di maggiore sicurezza. Decade invece la tutela se il lavoratore si allontana significativamente dal percorso naturale per motivazioni personali non collegate al lavoro.

  • Necessità o giustificatezza del mezzo utilizzato
    Gli spostamenti a piedi o con mezzi pubblici rientrano sempre nella tutela. L’uso del mezzo privato è ammesso quando risulta compatibile con le esigenze lavorative: ad esempio per assenza di collegamenti pubblici adeguati, per orari di lavoro non serviti dai mezzi o per difficoltà logistiche di raggiungere la sede di lavoro. Non è richiesta un’impossibilità assoluta di alternative, ma una motivazione oggettivamente plausibile.

  • Compatibilità temporale
    L’orario in cui si verifica l’incidente deve essere coerente con il turno di lavoro e con i normali tempi di percorrenza del tragitto. Se l’evento avviene con ampio anticipo o molto dopo la fine dell’attività lavorativa senza giustificazioni adeguate, può venire meno il collegamento con il lavoro.

  • Comportamento prudente del lavoratore
    La tutela è esclusa quando l’incidente deriva da condotte volontariamente imprudenti o illecite, come guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze, eccesso di velocità grave, mancanza di patente o violazioni intenzionali delle regole di sicurezza. In questi casi si parla di “rischio elettivo”, cioè di esposizione volontaria a un pericolo non necessario, che interrompe il nesso con l’attività lavorativa.

Cosa fare in caso di infortunio in itinere

In caso di infortunio in itinere, è fondamentale agire in modo corretto e tempestivo, per tutelare i propri diritti e garantire l’avvio regolare della procedura di riconoscimento INAIL. 

Dopo aver ricevuto assistenza medica, rivolgendosi al pronto soccorso o al proprio medico curante, entra in gioco il primo passaggio formale della tutela assicurativa: il rilascio del certificato medico

Il documento deve indicare la diagnosi, la prognosi e specificare che l’evento si è verificato durante un tragitto collegato all’attività lavorativa

Questo riferimento è fondamentale perché consente di inquadrare fin da subito l’episodio come potenziale infortunio in itinere, evitando ambiguità che potrebbero rallentare o compromettere la valutazione da parte dell’INAIL.

Una volta ottenuto il certificato, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro, fornendo una descrizione accurata della dinamica dell’incidente: luogo, orario, mezzo utilizzato e percorso seguito. La ricostruzione iniziale dell’accaduto ha un peso rilevante nell’istruttoria INAIL, poiché permette di verificare la coerenza tra l’evento, il tragitto e il turno lavorativo.

Spetta al datore di lavoro effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL entro i termini previsti dalla normativa, allegando il certificato medico e tutte le informazioni necessarie. In caso di infortunio con prognosi superiore a tre giorni, la denuncia deve avvenire entro due giorni dalla ricezione del certificato. Il lavoratore dovrebbe conservare tutta la documentazione inviata e ricevuta, così da poterla esibire in caso di necessità.

Durante la fase di istruttoria, l’INAIL può richiedere ulteriori chiarimenti o prove, come dichiarazioni integrative, planimetrie del percorso, indicazione dei mezzi utilizzati o conferme sugli orari di lavoro. In questa fase è importante rispondere in modo puntuale, coerente e documentato, evitando ricostruzioni approssimative che potrebbero indebolire la dimostrazione del nesso lavorativo.

certificato medico per infortunio in itinere

Quali tutele e risarcimenti prevede l’INAIL

Quando l’evento viene riconosciuto come infortunio in itinere, il lavoratore ha diritto alle stesse tutele previste per qualsiasi infortunio sul lavoro. L’intervento dell’INAIL riguarda sia il profilo economico sia quello sanitario, con l’obiettivo di garantire la guarigione e compensare i danni subiti.

Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta viene erogata un’indennità economica giornaliera, calcolata in percentuale sulla retribuzione media, che copre i giorni di assenza dal lavoro necessari al recupero. Contestualmente, l’INAIL garantisce la copertura delle spese sanitarie e riabilitative direttamente connesse all’infortunio, comprese visite specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie e percorsi fisioterapici, affinché il lavoratore possa recuperare le proprie capacità nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui permangano postumi permanenti, viene riconosciuto un indennizzo per danno biologico, cioè per la menomazione dell’integrità psicofisica accertata tramite valutazione medico-legale. L’indennizzo può avvenire in capitale, per invalidità lievi, oppure sotto forma di rendita periodica per menomazioni di grado più elevato, che tengono conto anche della perdita di capacità lavorativa.

È importante sapere che l’indennizzo INAIL non esclude la possibilità di ottenere un ulteriore risarcimento civile quando l’incidente sia imputabile a responsabilità di terzi, come avviene frequentemente nei sinistri stradali. In queste situazioni, il lavoratore può richiedere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ossia la parte di danno non coperta dalla tutela assicurativa pubblica.

In caso di rigetto o riconoscimento parziale della richiesta, è possibile presentare istanza di revisione o ricorso, fornendo ulteriori elementi utili a dimostrare il collegamento tra l’evento e l’attività lavorativa.

Esempi pratici di infortunio in itinere

Gli esempi pratici permettono di comprendere come la tutela dell’infortunio in itinere si applichi nella vita quotidiana. 

Le casistiche più frequenti riguardano innanzitutto gli incidenti stradali. Se un lavoratore subisce un tamponamento mentre percorre la strada per recarsi al lavoro o per far ritorno a casa, l’evento rientra tra quelli normalmente riconosciuti dall’INAIL, così come gli scontri con altri veicoli o le perdite di controllo del mezzo che causano cadute o urti.

La stessa tutela si estende anche a chi si sposta in bicicletta o monopattino elettrico: una caduta dovuta a un dissesto stradale, a un ostacolo improvviso o all’interazione con altri utenti della strada può configurare un infortunio in itinere.

Sono tutelati anche gli incidenti che avvengono sui mezzi pubblici, ad esempio in caso di cadute all’interno di autobus o tram, durante le fasi di salita e discesa dal mezzo o in stazione durante le normali operazioni di accesso alla metropolitana o al treno. Anche semplici scivolate sui marciapiedi o lungo le scale di accesso possono assumere rilievo assicurativo.

Rientrano infine nella casistica degli infortuni in itinere anche gli eventi provocati da investimenti di pedoni o da urti accidentali lungo il marciapiede o attraversamenti pedonali durante gli spostamenti casa-lavoro. 

In tutte queste ipotesi, ciò che rileva è la natura accidentale dell’evento e il suo collegamento con il percorso necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Conclusione

L’infortunio in itinere è una tutela fondamentale che consente al lavoratore di essere protetto anche durante gli spostamenti necessari per svolgere la propria attività. Conoscere quali tragitti sono coperti, quali requisiti devono essere rispettati e come comportarsi in caso di incidente permette di affrontare eventuali situazioni critiche con maggiore consapevolezza e di tutelare correttamente i propri diritti nei confronti dell’INAIL.

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