L’amianto è vietato nell’Unione Europea dal 2005, eppure il rischio di esposizione non è affatto superato. Secondo le stime della Commissione Europea, tra i 4,1 e i 7,3 milioni di lavoratori nei Paesi membri risultano ancora esposti a questo agente cancerogeno, per la maggior parte in situazioni sporadiche e a bassa intensità.
Il rischio residuo riguarda oggi soprattutto le attività di bonifica, la gestione dei rifiuti pericolosi e la manipolazione accidentale di materiali contenenti amianto (Mca) durante interventi di ristrutturazione, manutenzione, riparazione e demolizione di edifici o impianti industriali costruiti prima del bando.
A fare chiarezza sulle novità normative è una nuova scheda informativa dell’INAIL, che analizza i contenuti della Direttiva (UE) 2023/2668, con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno aggiornato la precedente direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi legati all’amianto. In questo articolo vediamo cosa cambia, quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro e perché il ruolo della medicina del lavoro diventa ancora più centrale.
In questo articolo parliamo di:
Amianto e sicurezza sul lavoro: le tre tipologie di esposizione e i nuovi settori coinvolti
La direttiva distingue tre diverse forme di esposizione all’amianto:
- esposizione attiva, legata alla manipolazione diretta del materiale nei cantieri di bonifica;
- esposizione passiva, che riguarda chi lavora nelle vicinanze di chi manipola l’amianto, oppure in edifici in cui sono presenti Mca degradati;
- esposizione secondaria, che coinvolge chi può inalare fibre portate a casa da lavoratori esposti professionalmente, tramite abiti o capelli.
Rispetto alla normativa precedente, il campo di applicazione si amplia in modo significativo e rientrano ora esplicitamente anche:
- i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione di edifici costruiti prima del bando
- l’attività estrattiva nelle cave di pietre verdi e l’escavazione di terre e rocce che insistono su litologie con amianto di origine naturale
- la lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.
Obblighi del datore di lavoro in materia di amianto: valutazione del rischio e notifica preventiva
È su questo fronte che la direttiva introduce le novità più rilevanti per le aziende. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione dei lavoratori, dando sempre priorità alla rimozione dell’amianto o dei Mca rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Prima di avviare qualsiasi progetto di rimozione, demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve inoltre reperire le informazioni sulla presenza, anche solo potenziale, di amianto in edifici, navi, aeromobili o altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale.
Prima dell’inizio dei lavori, è previsto l’obbligo di presentare una notifica preventiva all’organo di vigilanza territorialmente competente, che deve contenere almeno:
- l’ubicazione del cantiere e le eventuali aree specifiche interessate;
- il tipo e i quantitativi di amianto manipolati;
- le attività e i procedimenti applicati, comprese le misure di protezione e decontaminazione dei lavoratori e lo smaltimento dei rifiuti;
- il numero di lavoratori coinvolti, con i relativi certificati di formazione e la data dell’ultima visita medica periodica;
- la data di inizio e la durata prevista dei lavori;
- le misure adottate per limitare l’esposizione, con l’elenco dei dispositivi di protezione da utilizzare.
Si tratta di un impianto molto simile a quello del Piano di Lavoro amianto già previsto dal D.Lgs. 81/08, ma con un livello di dettaglio più elevato, a conferma di quanto la tracciabilità delle informazioni sui lavoratori esposti, comprese le visite mediche già effettuate, sia ormai parte integrante degli obblighi datoriali.
Amianto non identificato in cantiere: l’obbligo di sospensione immediata dei lavori
La direttiva introduce anche una tutela specifica per i casi in cui, durante lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, emergano materiali contenenti amianto non identificati in fase di valutazione preventiva.
In questa circostanza, se vi è motivo di ritenere che i Mca non individuati in precedenza siano stati disturbati al punto da rilasciare polvere di amianto, i lavori devono cessare immediatamente. Potranno riprendere nella zona interessata solo dopo l’adozione di misure adeguate a proteggere i lavoratori coinvolti.
Una previsione che responsabilizza ulteriormente il datore di lavoro anche nella gestione delle situazioni impreviste, non solo nella fase di pianificazione iniziale.
Amianto: il nuovo limite di esposizione e le tecniche di misurazione
Sul piano tecnico, la novità più significativa riguarda il limite massimo di esposizione occupazionale, che scende da 0,1 a 0,01 fibre per cm³, dieci volte inferiore al valore precedente. Questo nuovo limite è già misurabile con la tecnica attualmente in uso, la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), motivo per cui non è previsto un periodo transitorio per la sua applicazione.
Dal 21 dicembre 2029, però, la misurazione dovrà avvenire con tecniche più sensibili — la Microscopia Elettronica a Scansione o a Trasmissione (SEM o TEM) — che consentiranno di conteggiare anche le fibre ultrasottili, di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, oggi non rilevabili con la MOCF. Il valore limite resterà comunque fissato a 0,01 fibre/cm³, ma calcolato su una base di misurazione più accurata.
Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti: cosa cambia con la direttiva 2023/2668
È forse questo l’aspetto con il maggiore impatto pratico per le aziende. Le semplificazioni previste per l’Esposizione Sporadica e di Debole Intensità (ESEDI) restano valide solo per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere con i lavori, ma non si applicano più alla registrazione dell’esposizione e alla sorveglianza medica.
In concreto, questo significa che qualsiasi lavoratore esposto ad amianto o Mca, anche in caso di esposizione di debole intensità, dovrà sempre essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e iscritto nel registro degli esposti, lo strumento che consente di tracciare nel tempo l’esposizione professionale a rischi come agenti cancerogeni, mutageni e amianto.
Un cambiamento che porterà a un aumento significativo del numero di lavoratori registrati, ma che ha un obiettivo preciso: rendere più agevole, in caso di future malattie correlate, la ricostruzione della storia lavorativa e la pianificazione della sorveglianza sanitaria anche dopo la fine dell’esposizione. Su questo fronte, anche le visite mediche del lavoro e la corretta tenuta della cartella sanitaria e di rischio assumono un ruolo sempre più centrale, considerando che per i lavoratori esposti ad amianto la documentazione sanitaria può richiedere tempi di conservazione particolarmente lunghi.
La direttiva prevede inoltre che i lavoratori esposti indossino sempre adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e seguano una formazione obbligatoria, calibrata sulle caratteristiche specifiche della mansione svolta.
Amianto e sicurezza sul lavoro: il recepimento della direttiva in Italia
La Direttiva (UE) 2023/2668 è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 213/2025, che ha modificato il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08, il testo che disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi legati all’amianto. Datori di lavoro e operatori del settore sono quindi tenuti ad allinearsi alle nuove disposizioni, che si traducono in un incremento della tracciabilità delle attività lavorative in presenza di amianto e in un rafforzamento complessivo delle tutele per i lavoratori esposti.
In Friuli Venezia Giulia, si applica il seguente protocollo sanitario diffuso come linea guida
dalle ASS della regione FVG:
Sorveglianza sanitaria amianto: il protocollo regionale del Friuli Venezia Giulia
Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, approvato con DGR n. 288 del 4 marzo 2022, la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiornato il protocollo di sorveglianza sanitaria destinato ai lavoratori addetti alle attività di bonifica e rimozione dell’amianto, già adottato nel 2013.
L’aggiornamento nasce da due esigenze.
La prima è tenere conto delle modifiche normative intervenute nell’ultimo decennio, a partire dal D.Lgs. 44/2020, che ha inserito i lavori con esposizione a silice libera cristallina (SLC) respirabile tra le lavorazioni cancerogene dell’allegato XLII del D.Lgs. 81/08, fissando un valore limite di esposizione professionale di 0,1 mg/m³.
La seconda è di ordine sostanziale: chi opera nelle bonifiche non è esposto soltanto alle fibre di amianto, ma anche a silice libera cristallina, polveri generiche e altri irritanti dell’apparato respiratorio, oltre a possibili rischi da contatto cutaneo con agenti chimici pericolosi. A questi si sommano spesso fattori di rischio individuali, come l’abitudine al fumo, che agisce in sinergia con l’amianto aumentando il rischio di neoplasia polmonare.
Cosa cambia negli accertamenti sanitari
La novità più rilevante riguarda il ruolo della diagnostica per immagini:
- l’esame radiografico del torace non è più un accertamento di routine. Viene disposto dal medico competente solo in casi selezionati e su motivato parere, valutando l’intensità e la durata della pregressa esposizione, l’anzianità lavorativa nel settore edile o nella bonifica, i dati anamnestici e l’obiettività clinica. Le motivazioni vanno riportate nella cartella sanitaria e di rischio;
- gli esami di funzionalità respiratoria diventano il cardine del protocollo: spirometria globale, comprensiva di volume residuo, e DLCO (test di diffusione alveolo-capillare dei gas), entrambi previsti in visita preventiva, con periodicità triennale nelle visite periodiche e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla base della modifica c’è il principio di giustificazione introdotto dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione, che vieta le esposizioni non giustificate e impone di valutare la possibilità di sostituire l’accertamento radiografico con esami strumentali alternativi a minore dose. A questo si aggiunge una considerazione clinica: la DLCO si è dimostrata più sensibile della TAC ad alta risoluzione nell’individuare gli stadi iniziali di fibrosi polmonare, e per i lavoratori con esposizione all’amianto di almeno dieci anni il documento indica che il medico competente debba integrare il protocollo con questo esame.
Non si tratta quindi di una tutela ridotta, ma di un monitoraggio funzionale più appropriato e ripetibile, coerente con la logica della sorveglianza sanitaria come controllo continuativo dello stato di salute del lavoratore esposto. Un approccio che si integra con gli altri adempimenti previsti, a partire dall’iscrizione nel registro degli esposti, obbligatoria quando la concentrazione di fibre supera 0,01 ff/cc, e dalla conservazione della cartella sanitaria e di rischio.
Obblighi datoriali e strumentazione necessaria
Per le imprese che operano nelle bonifiche, l’adeguamento a queste indicazioni ha una ricaduta molto concreta: la spirometria globale e la DLCO richiedono apparecchiature specifiche, non disponibili presso tutti i servizi di medicina del lavoro. Spetta al datore di lavoro, in accordo con il medico competente, verificare che il protocollo sanitario adottato sia aggiornato agli orientamenti più recenti e concretamente eseguibile. Me.La Servizi si è dotata della strumentazione necessaria per effettuare questi esami all’interno dei protocolli sanitari dei lavoratori esposti.
Gli obblighi introdotti dalla direttiva 2023/2668 rendono la sorveglianza sanitaria e la corretta gestione del registro degli esposti ancora più centrali per le aziende. Me.La Servizi supporta le imprese attraverso i servizi di Medicina del Lavoro, la gestione della sorveglianza sanitaria e l’assistenza negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.
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